Nullo il contratto a tempo determinato se non c’è il documento di valutazione dei rischi

Un’interessante sentenza della Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, n. 394/2020 del 3 marzo 2020, ha accolto il ricorso di un lavoratore il quale aveva impugnato il contratto a tempo determinato assumendo che l’azienda non aveva provveduto a formare il documento sulla valutazione dei rischi (DVR), violando così la previsione dell’art. 20, comma 1 lett. d del D.Lgvo n. 81/2015. Questa norma, infatti, preclude espressamente il ricorso a tale tipologia contrattuale in assenza della redazione da parte del datore di lavoro del documento di valutazione dei rischi.

La Corte di Appello ha, altresì, specificato che spetta al datore di lavoro fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., di aver assolto in maniera specifica l’adempimento relativo alla valutazione dei rischi, secondo quanto richiesto dalla normativa. In mancanza di tale prova, come nel caso di specie, il rapporto di lavoro deve essere ritenuto a tempo indeterminato fin dall’origine.

Tale sentenza si pone nel tracciato giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo il quale “ in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, (…)il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2 (…); incombe pertanto sul datore di lavoro, che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione della indicata disposizione, l’onere di provare di aver assolto specificamente all’adempimento richiesto dalla normativa” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 21683 del 23.8.2019).

Il rapporto di lavoro è stato così dichiarato a tempo indeterminato fin dal suo inizio. La Corte di Appello ha condannato l’azienda a riammettere in servizio il lavoratore nonché a corrispondergli una indennità onnicomprensiva, ex art. 28 D.L.vo 81/2015.

Avv. Ughetta Di Carpegna Brivio

e-Labor Specialist