Controlli del datore di lavoro su strumenti digitali del lavoratore

Dati raccolti dal datore di lavoro tramite controlli difensivi: legittimo il loro utilizzo ma a determinate condizioni – Legittimo il licenziamento del dipendente bancario che viola la privacy del cliente.

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza 4871/2020, è tornata ad esprimersi in materia di licenziamento e protezione della Privacy.

Si trattava, in particolare, del caso di una dipendente bancaria licenziata per giusta causa per aver effettuato interrogazioni di conti correnti non giustificate da ragione di servizio. Il datore di lavoro aveva avuto notizia dell’illecito disciplinare tramite dei controlli messi in atto presso la sede di lavoro ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

In giudizio era stato accertato (sia mediante prove documentali che mediante istruttoria) che il datore di aveva assolto l’obbligo di informazioni di cui all’art. 4, comma 3, l. n. 300/1970 (come modificato dall’art. 23 D.lgs. n. 151/2015).

Per i Giudici della Suprema Corte, quindi, il datore di lavoro aveva agito correttamente e il licenziamento intimato era legittimo.

La Cassazione, infatti, ha precisato che il datore di lavoro può utilizzare – per fini connessi al rapporto di lavoro- le informazioni ottenute tramite i controlli difensivi effettuati sugli strumenti di lavoro dei dipendenti purché:

– vi sia stata un’adeguata informativa sulla privacy;

– vi sia stata l’implementazione all’interno dell’organizzazione lavorativa di una serie di misure che prevengano il diffondersi di dati confidenziali.

Avv. Ughetta Di Carpegna Brivio

e-Labor Specialist