L’eredità digitale e le regole dei social

Pochi giorni fa un amico, memore dell’e-book sull’eredità digitale che ho appena pubblicato, mi ha segnalato l’amorevole storia di una mamma che per onorare la memoria del figlio, prematuramente scomparso, ha deciso di sostituirsi a lui nella gestione della sua pagina Facebook.

Grazie all’aiuto di un’altra figlia, Giulia, la signora Cristina è infatti venuta in possesso delle credenziali dell’account del caro appena perso, Luca: ha così potuto accedere alla sua pagina personale nel popolare social network e ha preso visione di tutti i contenuti della stessa

Il caso della signora Cristina è abbastanza insolito. Purtroppo è raro riuscire a recuperare le password di accesso ai dati di una persona che è venuta a mancare (a meno che questa non abbia avuto la lungimiranza di consegnarne un elenco a un fiduciario o di custodirle in un luogo sicuro noto solo ad un soggetto prescelto) e in tal modo entrare in possesso dei suoi beni (foto, file audio, email, video, ecc.) e degli account digitali (Facebook, Twitter, Instagram, ecc.).

Nella maggior parte dei casi gli eredi (o comunque i familiari, come nel caso della signora Cristina), si trovano costretti a chiedere l’intervento di un tecnico informatico, per forzare quantomeno i supporti e i file di proprietà del defunto, recuperando così i dati che vi sono memorizzati.

Altre volte, invece, l’assistenza di un tecnico può rivelarsi addirittura inutile o illecita, con grande frustrazione dei familiari. E’ ciò che accade nel caso degli account digitali, che essendo concessi in licenza (dunque non sono di proprietà della persona scomparsa) non possono essere forzati lecitamente.

In una situazione simile, tuttavia, i familiari non devono perdere la speranza di recuperare i contenuti degli account del loro caro, perché si possono rivolgere ai singoli fornitori dei vari servizi digitali (provider di posta elettronica, social network, ecc.) al fine di ottenere tutto ciò che è stato da loro memorizzato ed è riconducibile alla persona scomparsa (come le foto o le e-mail della posta elettronica, spesso di grande valore sentimentale).

Difficile, invece, pretendere di subentrare nei singoli contratti di fornitura del servizio digitale: al massimo è possibile richiedere di trasformare il profilo della persona che è venuta a mancare in “commemorativo”, o di chiuderlo definitivamente.

Non sconvolge dunque la notizia odierna che racconta come Facebook abbia infine deciso di imporre la chiusura della pagina di Luca: purtroppo il contratto stipulato da Luca con il social network prevedeva delle clausole specifiche in tal senso. La signora Cristina potrà al più chiedere la trasformazione della pagina in “commemorativa”, ma non potrà più scrivere per Luca.

Tutto ciò, pur essendo giuridicamente non privo di fondamento, umanamente rattrista. Il fine della signora Cristina non era e non è certamente quello di sostituirsi (ai sensi del nostro codice penale) a Luca, ma semplicemente quello di tenere in vita la sua memoria. Dunque non possiamo fare altro che esprimere la nostra solidarietà alla signora Cristina e alla sua famiglia, nella speranza che in futuro si possano trovare soluzioni tecnico-giuridiche che tengano conto anche dei sentimenti delle persone.