In questo periodo di emergenza sanitaria che costringe tutti a restare in casa, salvo comprovate ragioni, torna in auge un istituto ormai dimenticato: il testamento speciale in caso di “malattia reputata contagiosa” previsto dall’art. 609 del Codice Civile.
Tale disposizione normativa prevede che:
Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.
Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.
È ragionevole ipotizzare che, alla luce del
– DPCM dell’11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, e
– la dichiarazione dell’OMS in pari data con la quale viene dichiarata la pandemia,
il Coronavirus (o COVID–19) sia oggi qualificabile come “malattia reputata contagiosa” e, dunque, che la fattispecie sia applicabile alla situazione attualmente in corso.
Se così fosse, sarà possibile non solo rivolgersi al notaio o al giudice di pace (sempre che non abbiano sospeso la propria attività per le note ragioni), al sindaco o chi ne fa le veci (se non impegnati nella gestione dell’emergenza), ma anche al parroco o ad altro ministro di culto della propria (o di altra) parrocchia.
Per quanto riguarda la forma, sarà colui che riceve (quindi il notaio, il giudice di pace, il sindaco o il parroco) a scriverlo e a firmarlo insieme al testatore e ai testimoni (se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, sarà necessario indicarne la causa).
Il testamento avrà una validità di 3 mesi dalla cessazione della causa che ha impedito al testatore di avvalersi delle forme ordinarie, dunque, ragionevolmente, dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Superato tale periodo il testamento diventerà inefficace.