La nuova Patente a Crediti per le imprese

Patente a Crediti: nuovi obblighi per le imprese in tema di sicurezza sul lavoro nei cantieri

Con la pubblicazione della Legge 56 del  29 aprile 2024 n. 56, che ha riscritto l’art. 27 del D. Lgs 81/2008, è stato introdotto, con decorrenza primo ottobre 2024, un sistema di qualificazione che prevede il possesso obbligatorio di una patente (cd. Patente a Crediti) per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano lavori all’interno dei cantieri edili. 

Soggetti obbligati a dotarsi di Patente a Crediti 

Tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08, ossia relativi a: 

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; 
  • trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,; 
  • opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; 
  • scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. 

Esclusioni 

Non sono sottoposti all’obbligo della Patente a Crediti i soggetti che: 

  • effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; 
  • sono in possesso di un documento equivalente emanato da un altro Stato; 
  • sono in possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III  (>516.000 Euro) 

Requisiti necessari per ottenere la Patente a Crediti 

La Patente a Crediti è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: 

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; 
  • adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi; 
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  • possesso della certificazione della regolarità fiscale (DURF) nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.    

Modalità per ottenimento della Patente a Crediti 

Alla data odierna non sono ancora state individuate (con decreto) le modalità per l’ottenimento della Patente a Crediti  né i presupposti per la gestione della stessa da parte del Ministero del Lavoro.  

In attesa dei decreti attuativi e nelle more del rilascio della Patente a Crediti  è consentito svolgere le attività lavorative anche dopo il primo ottobre 2024, autocertificando il possesso dei requisiti, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000. 

Dotazione iniziale di crediti 

La Patente a Crediti viene rilasciata con una dotazione iniziale di 30 crediti ed è possibile operare in cantiere con una dotazione pari o superiore a 15. 

In caso di crediti inferiori a 15 è possibile solo completare le attività eventualmente in corso (di cui sia stato eseguito almeno il 30 % dei lavori). 

Violazioni e decurtazione crediti 

In un apposito Allegato (Allegato I-bis del D. lgs 81/2008) sono state definite le violazioni che comportano la decurtazione dei crediti e l’ammontare dei crediti decurtati.  

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti decurtati non possono superare il doppio di quanto previsto per la violazione più grave.  

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sempre sospendere in via “cautelare” la Patente a Crediti all’impresa in caso di morte o inabilità permanente di un lavoratore, fino a un massimo di 12 mesi.  

La definizione dei presupposti e del procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione dovrà essere operata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

Sanzioni Amministrative 

In mancanza della Patente a Crediti si applicano: 

  • una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000; 
  • l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.  

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una Patente a Crediti con dotazione di crediti inferiore a 15. 

Revoca della Patente a Crediti 

 La Patente a Crediti è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.  

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova Patente a Crediti