Lo smartphone, i sinistri stradali e il D.L. 132/2021 sull’acquisizione dei tabulati telefonici

È fatto notorio, purtroppo, che la maggior parte dei sinistri stradali occorrono a causa di una guida distratta da parte di uno o più dei soggetti coinvolti e che, nella quasi totalità dei casi, l’origine di tale disattenzione è da rinvenirsi nell’uso dello smartphone alla guida.

Orbene, tali sinistri – oltre a causare il danneggiamento dei veicoli coinvolti – possono altresì procurare lesioni personali colpose ai soggetti coinvolti, per non parlare dell’eventualità che l’incidente possa esitare con la morte di uno degli stessi.

Ciò che spesso non risulta particolarmente agevole da accertare – soprattutto in assenza di testimoni oculari terzi rispetto al sinistro – è l’imputazione della responsabilità per il sinistro medesimo.

Sul punto, tuttavia, è proprio lo smartphone dei conducenti coinvolti che può – in alcuni casi – fare luce sulla vicenda.

Nello specifico, qualora a seguito del sinistro fosse iscritta una notizia di reato presso la Procura della Repubblica competente, il difensore dell’eventuale danneggiato potrebbe svolgere le c.d. attività investigative della difesa, ai sensi degli artt. 391 bis e seguenti del codice di procedura penale.

Nell’ambito di tali “poteri” il difensore ha la facoltà di interpellare il gestore della rete telefonica per verificare se – al momento del sinistro – l’utenza in uso all’ipotetico responsabile per il sinistro fosse attiva.

In tema da data rentention, ovvero dell’obbligo per i gestori di reti telefoniche di trattenere i dati dei tabulati per un periodo di tempo predeterminato ( 12, 24 e fino a 72 mesi in casi particolari ai sensi dell’art. 132 del Codice della privacy), è opportuno segnalare come il D.L. 132/2021 abbia circoscritto il novero di reati per i quali si possa richiedere tali informazioni – a fronte della necessità di una maggiore tutela della privacy.

Nello specifico, è previsto un limite di pena – non inferiore a 3 anni di reclusione nel massimo o ergastolo – e di materia – reati di minaccia, molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, sempre che queste condotte siano perpetrate nella forma grave.

Vale la pena precisare che i tabulati telefonici – tuttavia – accertano solamente se c’è stata attività sulla rete cellulare in termini di chiamate e sms, e non se il telefono fosse in uso o stesse svolgendo attività sulla rete internet.

Al fine di accertare queste seconde eventualità, la parte interessata potrebbe chiedere il sequestro probatorio dello smartphone ai sensi dell’art. 253 e seguenti c.p.p. (che non prevede limiti all’applicazione della disciplina in parola) in quanto il dispositivo in parola può definirsi cosa pertinente al reato.

Attraverso, quindi, l’analisi forense dello smartphone si può accertare se lo stesso – al momento del sinistro avesse lo schermo acceso, fosse in esecuzione (non background) una applicazione e quale.

Va da sé che le due attività – verifica presso il gestore telefonico ed accertamenti tecnici sul device –possono essere svolte in parallelo e risultare quindi cruciali per l’individuazione del responsabile o dei responsabili del sinistro.

Tuttavia, considerata la riforma dell’art 132 del Codice della Privacy, l’interpello dei gestori della telefonica per l’acquisizione dei tabulati potrà essere effettuato solo in caso di lesioni personali stradali gravissime e in caso di omicidio stradale, poiché le lesioni stradali “gravi” e le lesioni personali colpose non soddisfano il requisito di pena imposto dalla normativa, ovvero di reclusione non inferiore a 3 anni come massimo edittale.

In chiusura vale la pena segnalare che nel caso in cui le lesioni personali di cui trattasi siano gravi o gravissime – ai sensi dell’art. 583 c.p. – verrà aperto d’ufficio un fascicolo presso la Procura competente.

Diversamente, qualora le lesioni fossero di minore entità, sarà onere della persona offesa portare a conoscenza degli Uffici Giudiziari il fatto costituente reato, per il tramite di un anno di denuncia-querela, depositandolo presso la Procura medesima o gli uffici di Polizia di Stato o Carabinieri a ciò preposti, in proprio o per il tramite del legale nominato.