La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha stabilito che il Curatore dell’eredità giacente non deve pagare le imposte di successione perchè:
1) la giacenza dell’eredità non comporta trasferimento di diritti reali immobiliari
2) il curatore dell’eredità giacente non è possessore dei beni, ma mero detentore
3) il curatore non rientra tra i soggetti indicati dal TUS
4) nessuna trascrizione e voltura è possibile sui beni immobili
Sentenza 945/2021 – commissione tributaria provinciale di Milano
Sentenza 1632/2020 – commissione tributaria provinciale di Milano
Per approfondimenti
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