Fotografie e copyright

Quando una fotografia è da considerarsi una semplice fotografia e quando ha valore di opera protetta dal diritto d’autore? Quante volte è capitato di porsi questa domanda. La risposta è, come spesso accade in ambito giuridico, dipende. Da cosa dipende? dalle caratteristiche della fotografia, come emerge dalla breve disamina che segue.

La protezione prevista dalla legge n. 633/1941

La legge a protezione sul diritto d’autore (L. 633/1941) differenzia il trattamento riconosciuto alle c.d. opere fotografiche, ossia quelle fotografie dotate di carattere creativo che possono essere considerate delle opere intellettuali e quello delle semplici fotografie.

Le prime sono disciplinate dall’art. 2 n. 7 in cui viene riconosciuta piena tutela alle: “opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II”.

Le semplici fotografie sono invece disciplinate dall’art. 87, situato al Capo denominato “Diritti relativi alle fotografie” che recita: “Sono considerate fotografie, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.”

Tali fotografie si differenziano dalle precedenti in quanto sono il frutto di un’operazione meramente tecnica e sono pertanto prive di qualsivoglia elemento creativo atto a conferire loro la tutela prevista per le opere fotografiche.

La differente disciplina

Comprendere di fronte a quale tipologia di fotografia ci si trova è di fondamentale importanza poiché ad esse corrisponde una diversa disciplina giuridica.

La fotografia protetta come opera soggiace alla regola: è tutto vietato quanto non espressamente consentito (dall’autore). All’autore sono riconosciuti i diritti patrimoniali, quali quello di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, di autorizzarne ogni tipo di diffusione in pubblico – riproduzione, esecuzione, rappresentazione o altre forme di utilizzazione – e di percepirne i relativi compensi, e i diritti morali, ossia il diritto di decidere se e quando pubblicare l’opera, di rivendicarne la paternità, di opporsi a qualsiasi deformazione o ogni atto a danno della stessa e di ritirarla dal commercio. 

Nel caso della semplice fotografia all’autore è invece riconosciuta la tutela prevista per i c.d. diritti connessi, che prevede una protezione limitata sia nel tempo sia nella possibilità di gestione del diritto da parte dell’autore e dei terzi.

Tuttavia, può accedere che vi siano delle controversie in merito alla qualifica di una fotografia come opera o come semplice fotografia. In tal caso sarà il Giudice a dover procedere ad una qualificazione basandosi, tra gli altri, sulla presenza o meno del segno dell’autore in termini di sensibilità, fantasia, gusto e di elementi tecnici che permettano all’osservatore di cogliere elementi ulteriori rispetto alla semplice rappresentazione della realtà frutto di un’operazione meramente tecnica.

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