Esecutore testamentario: poteri e doveri

Il testamento è il fondamento e il confine dell’attività devoluta dal testatore all’esecutore testamentario.[1] È invero il testatore, nella sua ampia autonomia, a decidere quali poteri conferire all’esecutore, quali poteri ampliare o comprimere e, dunque, ad individuare i limiti del suo incarico.

I compiti che possono essere conferiti all’esecutore testamentario possono riguardare sia disposizioni a titolo particolare sia disposizioni a titolo universale e possono avere contenuto patrimoniale o non patrimoniale.

Il testatore sarà dunque libero di conferire all’esecutore il compito di curare le disposizioni di ultima volontà del de cuius (ex art. 703, co.1, c.c.) e di amministrare la massa ereditaria o limitarsi a conferirgli il solo compito di controllare che le sue ultime volontà siano rispettate.[2]

La sola eccezione all’autonomia del testatore è da rinvenirsi nei limiti imposti dagli artt. da 700 a 712 c.c.. Il testatore non potrà, pertanto, a titolo esemplificativo:[3]

fissare una durata del possesso superiore a quella dettata dall’art. 703, co.3, c.c.;

esonerare l’esecutore dal dovere di diligenza;

esonerare l’esecutore dall’obbligo di apposizione dei sigilli;

esonerare l’esecutore dall’obbligo dell’inventario;

esonerare l’esecutore dal presentare il rendiconto;

esonerare l’esecutore dalla responsabilità per la sua gestione;

impedire all’esecutore di intraprendere azioni giudiziarie ex art. 704 c.c.;

impedire all’esecutore la consegna all’erede dei beni non necessari all’ufficio;

apportare cambiamenti alle disposizioni testamentarie.

In ogni caso, a seconda che il testatore abbia deciso di conferire all’esecutore il compito di amministrare la massa ereditaria o meno, si possono individuare due categorie di esecutori testamentari: quelli con potere di amministrare la massa ereditaria e quelli che ne sono privi.

I poteri dell’esecutore testamentario che sia privo di poteri di amministrazione sono:

potere di vigilanza e controllo sull’attuazione delle disposizioni di ultima volontà[4];

adempimento degli obblighi fiscali (dichiarazione dei redditi, dichiarazione di successione, variazione Iva) e previdenziali (pagamento di dipendenti, ecc.)

la divisione dei beni ereditari tra gli eredi

apposizione di sigilli e obbligo d’inventario

richiedere l’adempimento delle disposizioni testamentarie (disposizioni modali, a favore dell’anima o a contenuto non patrimoniale)[5]

I poteri dell’esecutore testamentario che sia invece dotato dei poteri di amministrazione sono, oltre a quelli previsti nel caso l’esecutore sia privo di tali poteri, i seguenti:

la presa di possesso (rectius, detenzione)[6] dei beni ereditari e la consegna dei beni non necessari all’ufficio;

l’adempimento dei legati;

il pagamento dei debiti ereditari;

gli atti di alienazione dei beni ereditari;

la legittimazione processuale;

conservare la qualità e la quantità della massa ereditaria

Inoltre, l’esecutore testamentario potrà essere dotato di tutti quegli ulteriori poteri che il testatore gli avrà conferito con il testamento.

[1] Di Marzio, Gli esecutori testamentari, cit., p. 1211.

[2] Natoli, L’amministrazione dei beni ereditari, cit., p. 332; Manca, Degli esecutori testamentari, cit., p. 639.

[3] Cuffaro, Gli esecutori testamentari, cit., p. 363.

[4] Bonilini, Degli esecutori testamentari, cit., p. 251.

[5] Musolino, L’esecutore testamentario. Profili sostanziali e procedurali, cit., p. 379.

[6] Bonilini, Degli esecutori testamentari, cit., p. 323; Musolino, L’esecutore testamentario. Profili sostanziali e procedurali, cit., p. 379.