Durante eventi di grande rilevanza mediatica come il Salone del Mobile, la produzione e la diffusione di contenuti fotografici rappresentano ormai una componente essenziale della comunicazione di organizzatori, sponsor, brand e agenzie coinvolte nelle iniziative collaterali. Cocktail, installazioni, presentazioni e serate vengono documentati e condivisi in tempo reale attraverso siti internet, Instagram, LinkedIn e altri canali social.
In questo contesto, una delle questioni che più frequentemente emerge riguarda la legittimità della pubblicazione delle immagini dei partecipanti agli eventi. È sufficiente il fatto che l’evento sia aperto al pubblico per poter utilizzare liberamente le fotografie? Oppure è necessario acquisire il consenso delle persone ritratte?
La risposta richiede di distinguere attentamente tra diritto all’immagine, normativa privacy e finalità della pubblicazione.
Il diritto all’immagine nell’ordinamento italiano
Il diritto all’immagine trova tutela nell’art. 10 del codice civile e negli artt. 96 e 97 della Legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore.
Il principio generale previsto dalla normativa italiana è che l’immagine di una persona non possa essere esposta, riprodotta o pubblicata senza il consenso dell’interessato. Tale tutela si estende anche all’utilizzo delle fotografie sui social network, in quanto la pubblicazione di immagini raffiguranti soggetti identificabili costituisce un trattamento di dati personali ai sensi del GDPR.
La disciplina, tuttavia, contempla alcune eccezioni. L’art. 97 della legge sul diritto d’autore esclude infatti la necessità del consenso quando la riproduzione dell’immagine sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie o manifestazioni di interesse pubblico svolti in pubblico.
È proprio su questa disposizione che si fonda la liceità delle riprese fotografiche effettuate durante fiere, eventi, vernissage e manifestazioni aperte al pubblico, come accade abitualmente durante il Salone del Mobile.
Eventi pubblici e fotografie dei partecipanti
La circostanza che un evento si svolga in un contesto pubblico non implica però che qualsiasi utilizzo dell’immagine dei partecipanti debba considerarsi automaticamente lecito.
La giurisprudenza e la prassi interpretativa distinguono infatti tra fotografie aventi finalità meramente documentativa e utilizzi dell’immagine con finalità commerciali o promozionali.
Nel primo caso, la pubblicazione è generalmente consentita. Si pensi alle fotografie panoramiche dell’evento, alle immagini della platea, agli scatti che rappresentano l’atmosfera della manifestazione o ai contenuti destinati a raccontare lo svolgimento dell’iniziativa. In tali ipotesi, la persona ritratta non costituisce il soggetto centrale della comunicazione, ma appare inserita nel contesto generale dell’evento.
Diverso è invece il caso in cui l’immagine del partecipante venga valorizzata autonomamente o utilizzata come elemento identificativo della comunicazione promozionale del brand.
Quando il consenso diventa necessario
Particolare attenzione deve essere prestata alle pubblicazioni effettuate da sponsor, partner commerciali o aziende coinvolte nell’organizzazione dell’evento.
Nel contesto del Salone del Mobile è frequente che società operanti nei settori del design, del lusso, del beverage o dell’hospitality condividano contenuti social destinati a promuovere il proprio marchio attraverso immagini degli ospiti presenti agli eventi.
Qualora la fotografia rappresenti in modo riconoscibile una persona e venga utilizzata per finalità promozionali, pubblicitarie o commerciali, il consenso dell’interessato diventa generalmente necessario.
Tale consenso spesso viene acquisito mediante la compravendita del biglietto, nelle cui condizioni di contratto è indicato che durante l’evento verranno scattate fotografie ai partecipanti, con relativa indicazione delle finalità.
Il semplice fatto che la fotografia sia stata scattata durante un evento pubblico non è infatti sufficiente a legittimare un utilizzo dell’immagine volto a generare ritorno commerciale o visibilità per il brand.
La distinzione è particolarmente rilevante nell’ambito dei social media, dove il confine tra documentazione dell’evento e comunicazione pubblicitaria tende spesso a sovrapporsi. Un post pubblicato sul profilo Instagram di uno sponsor, accompagnato dal logo aziendale o inserito all’interno di una strategia di marketing, può assumere natura promozionale anche in assenza di una vera e propria campagna advertising.
Il ruolo del GDPR e della normativa privacy
Oltre alla disciplina civilistica sul diritto all’immagine, la pubblicazione delle fotografie deve essere valutata anche alla luce della normativa europea in materia di protezione dei dati personali.
L’immagine di una persona identificabile costituisce infatti un dato personale. La diffusione della fotografia attraverso siti web o social network integra pertanto un trattamento di dati soggetto ai principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal GDPR.
Per questa ragione, gli organizzatori degli eventi adottano frequentemente informative privacy dedicate e appongono cartelli che segnalano la presenza di fotografi e videomaker all’interno della manifestazione.
Tali misure possono contribuire a legittimare le riprese e la diffusione di contenuti aventi finalità documentative o informative. Tuttavia, non sempre risultano sufficienti a coprire utilizzi commerciali specifici dell’immagine dei partecipanti, soprattutto quando il volto della persona diventi elemento centrale della comunicazione promozionale.
In questi casi, la raccolta preventiva di una liberatoria rappresenta la soluzione più prudente sotto il profilo legale.
I rischi legati alla pubblicazione non autorizzata delle immagini
L’utilizzo illecito dell’immagine altrui può esporre aziende e organizzatori a conseguenze rilevanti sia sotto il profilo civilistico sia in materia di privacy.
Il soggetto ritratto potrebbe richiedere la rimozione immediata del contenuto, agire per ottenere il risarcimento del danno oppure contestare il trattamento dei propri dati personali dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali.
Il rischio aumenta soprattutto nei casi in cui:
-il volto della persona sia chiaramente riconoscibile;
-la fotografia venga utilizzata per finalità commerciali;
-il contenuto sia associato alla promozione di prodotti o servizi;
-la persona ritratta assuma un ruolo centrale nella comunicazione del brand.
Nel settore degli eventi, della moda e del design, dove la comunicazione visiva rappresenta uno strumento essenziale di marketing, il corretto bilanciamento tra esigenze promozionali e tutela dei diritti individuali assume quindi un’importanza strategica.
Considerazioni conclusive
La partecipazione a un evento pubblico non comporta automaticamente la rinuncia al proprio diritto all’immagine.
Se è generalmente lecito documentare e raccontare fotograficamente una manifestazione come il Salone del Mobile, diversa è la situazione quando l’immagine di un partecipante venga utilizzata per finalità promozionali o commerciali da parte di organizzatori, sponsor o aziende partner.
La distinzione tra utilizzo documentativo e utilizzo pubblicitario costituisce oggi il principale criterio per valutare la liceità della pubblicazione delle fotografie sui social network.
In un contesto in cui la comunicazione digitale riveste un ruolo sempre più centrale nelle strategie di branding e marketing degli eventi, predisporre informative adeguate e raccogliere specifiche liberatorie rappresenta non solo una misura di tutela giuridica, ma anche una buona pratica di compliance.
NetworkLex assiste i propri clienti nella gestione dei profili legali legati all’organizzazione di eventi, supportandoli nella predisposizione della documentazione necessaria a garantire il rispetto della normativa italiana ed europea in materia di privacy e diritto all’immagine.