Come produrre la prova informatica in giudizio

La copia forense essendo un esatto clone dei dati “originali”, è lo strumento d’elezione per produrre in giudizio una prova digitale.

Ottenuta attraverso software dedicati che inibiscono la manipolazione del dato, essa può riguardare:

  • supporti di memorizzazione fisici (hard disk di personal computer, di tablet, smartphone, ecc.) e, in alcuni casi, anche virtuali (es. i cloud);
  • singoli dati o documenti informatici (foto, video, audio, documenti, software, ecc.)
  • pagine web;
  • messaggi di posta elettronica;
  • messaggistica WhatsApp e telefonica in generale;
  • messaggistica istantanea e non istantanea di social network;
  • file di log[1].

La copia forense presenta innumerevoli vantaggi, tra cui quello di fornire sia alla controparte sia al giudice sia al CTU un documento “conforme”, sul quale, se necessario, poter effettuare tutti gli accertamenti del caso, senza compromettere l’originale.

Qualora si propenda per l’utilizzo di una copia forense, ci si dovrà comunque premurare di adottare ulteriori accorgimenti, onde evitare contestazioni sia in merito alle modalità di acquisizione sia in merito alla conformità all’originale, e cioè:

indicare in atti la produzione di copia forense dei dati per cui è causa (specificando tutti i dati identificativi del supporto di memorizzazione in cui è contenuta);

depositare, con specifico atto, la copia forense, avendo cura di specificare nell’atto di deposito tutti i dati identificativi del supporto di memorizzazione in cui è contenuta;

– depositare la relazione dell’informatico forense con i dettagli relativi all’acquisizione della copia dei dati e la catena di custodia del dispositivo;

conservare l’originale, riservandosi l’esibizione dell’originale o, eventualmente, richiedere il deposito nella cassetta di sicurezza della cancelleria (anche se l’ipotesi non è consigliata, tenuto conto delle generali carenze formative sulle modalità di conservazione di dati digitali).

La copia forense è la modalità di produzione più sicura del dato digitale, ma in alcuni casi è l’unica adottabile, come ad esempio per la produzione in giudizio di:

  • pagine web (on-line e su server di sviluppo);
  • dati contenuti all’interno di database (ovverosia documenti informatici estratti da sistemi informativi, quali quelli di un istituto bancario o di una pubblica amministrazione);
  • messaggistica SMS, WhatsApp o Telegram;
  • “fatti digitali”, ovvero accadimenti verificatisi in ambiente digitale[2].

In tali casi, infatti, l’“estrazione” e la successiva produzione devono essere assistite da procedure tecniche che inibiscano la possibilità di una loro manipolazione e che, dunque, consentano di fornire elementi certi quanto a integrità, non manipolazione e immodificabilità.

Il dato, rectius il documento informatico, sia esso sottoscritto elettronicamente o meno, può tuttavia, in buona parte dei casi, essere prodotto in giudizio anche in forma di duplicato o di copia.

La soluzione preferibile tra “duplicato” e “copie”, trattandosi di dati, è il duplicato, cioè il clone bit a bit del documento informatico “originario”. Si prenda, ad esempio:

  • il messaggio di posta elettronica (ordinario o certificato): solo producendo il duplicato informatico (ovvero, volgarmente, copiando con l’apposita funzione il documento) sarà possibile produrre in giudizio non solo la rappresentazione del messaggio, ma altresì i c.d. header che la compongono;
  • un’immagine, un file video o un file audio.
  • un documento informatico, sia sottoscritto elettronicamente sia non sottoscritto elettronicamente.

La produzione attraverso una copia analogica (ovvero materiale, su carta) o per immagine (la c.d. stampa in .pdf o la stampa analogica seguita dalla successiva “scannerizzazione”), per quanto riguarda i documenti informatici è sempre fortemente sconsigliata, in quanto non consente la riproduzione e l’analisi sui dati e i metadati che li compongono e, dunque, può esporre a (fondate) contestazioni.

Per quanto riguarda i documenti informatici di grandi dimensioni o con formati non accettati dal sistema del PCT (Processo Civile Telematico), quando non sia possibile o ritenuto utile effettuare una copia forense e qualora li si intenda produrre attraverso un dispositivo fisico di memorizzazione (un CD-ROM, una memoria flash, un hard disk esterno), ci si dovrà premurare di adottare determinati accorgimenti onde garantire la genuinità della prova, e cioè[3]:

  • motivare le ragioni per le quali non si è effettuato il deposito telematico;
  • firmare con firma elettronica “forte” (ovvero avanzata, qualificata o digitale) i singoli documenti o l’insieme dei documenti compressi in un’unica cartella;
  • utilizzare un supporto di memorizzazione che garantisca la conformità dei documenti all’originale e, dunque, la loro integrità;
  • depositare l’indice dei documenti contenuti nei supporti di memorizzazione;
  • sottoscrivere elettronicamente con firma qualificata o digitale l’indice;
  • specificare in atti il deposito del supporto di memorizzazione e i suoi dettagli di riferimento;
  • predisporre un atto di deposito, da farsi vidimare dal cancelliere, contenente, tra gli altri, i riferimenti del supporto di memorizzazione, le modalità di consegna, l’elenco dei documenti contenuti, nome del cancelliere (ai fini della catena di custodia) [4].

Tuttavia, il deposito in cancelleria su supporto di memorizzazione – per il quale non si ritiene necessaria la previa autorizzazione del giudice, tenuto conto non solo che il magistrato non potrebbe provvedere prima dello spirare dei termini di decadenza previsti dalla legge, ma altresì che il diritto alla prova non può essere sacrificato a causa della normativa tecnica[5] – deve considerarsi un’eccezione se si considera che:

  • l’attività di “riversamento” dei documenti prodotti nel fascicolo informatico da parte del cancelliere, il quale dovrà apporre, per ogni riversamento eseguito, la propria firma digitale (e di una marca temporale);
  • il rischio di impossibilità di “travaso” dei documenti prodotti all’interno del fascicolo digitale;
  • il rischio che il giudice non sia in grado, per ragioni tecniche, di aprire i documenti prodotti;
  • il rischio che, a fronte delle eventualità sopra elencate, sia necessario ricorrere sia all’esperimento sia all’ispezione giudiziale[6].

Soluzioni meno convenzionali per consentire alla prova digitale di entrare nel giudizio possono poi essere rinvenute, per determinate tipologie di documenti informatici, non solo nella produzione dello stesso elaboratore elettronico (smartphone, tablet, registratori di cassa, “scatole nere”, ecc.)[7] sul quale è memorizzato il dato oggetto di prova, ma altresì nella:

  • trascrizione a verbale, come nel caso di un SMS, di una e-mail, di una chat, di un documento audio;
  • riproduzione in udienza, come nel caso di un documento audio, un video o un software.

Va da sé che tali forme di “acquisizione” soggiacciono ai limiti di ammissibilità tipici del codice di rito, oltre che alla libera valutazione del giudice.

[1] Novario, Le prove informatiche nel processo civile, cit., p. 18.[2] Gradi, Le prove, cit., p. 462.[3] Villecco, Le prove informatiche e la produzione dei documenti probatori su supporto informatico, cit., p. 209.[4] V. supra, Sez. II, cap. 3, § 3.4.[5] Gradi, Le prove, cit., p. 494.[6] Villecco, Le prove informatiche e la produzione dei documenti probatori su supporto informatico, cit., pp. 210 e 211.[7] Gradi, Le prove, cit., p. 494.