Come deve essere calcolato il compenso del curatore?

E’ il Giudice che deve quantificarlo con discrezionalità.

Il problema della quantificazione del compenso del curatore è una vexata quaestio che, ancora oggi, non può dirsi risolta.

La giurisprudenza è ormai unanime nell’affermare che i parametri utilizzati per la liquidazione del compenso del curatore fallimentare non sono applicabili per quella del curatore dell’eredità giacente. (1)

Oltre a non essere equiparabile l’attività svolta dal curatore fallimentare con quella svolta dal curatore di eredità giacente (salvo i casi in cui l’attività svolta dal curatore consista nella mera liquidazione del patrimonio ereditario), al giudice devono essere lasciati i più ampi poteri di apprezzamento dell’attività svolta dal curatore, quale suo ausiliari (2), e di determinazione del suo compenso.

Invero, non esistendo una specifica tabella per la liquidazione del compenso del curatore di eredità giacente né, tanto meno, una norma che prevede l’applicazione di altre tabelle, ed essendo il giudice soggetto solo alla legge, questi ha ampi poteri discrezionali di quantificare il compenso del curatore come riterrà adeguato, eventualmente prendendo in considerazione, in via orientativa, la tariffa professionale riguardante la natura tecnica prevalente delle attività svolte dal curatore (non necessariamente corrispondente a quella del professionista nominato curatore (3)

La ragione è evidente se si considera che il giudice è l’unico in grado di apprezzare l’attività svolta dal curatore e di quantificare economicamente le seguenti voci:(4)

  • la quantità di lavoro svolto;
  • la qualità del lavoro svolto;
  • la durata dell’incarico;
  • l’ammontare lordo del patrimonio amministrato;
  • la complessità dell’amministrazione;
  • i risultati economici raggiunti;
  • le questioni particolari affrontate;
  • le problematiche risolte;
  • l’efficienza della gestione;
  • la tempestività negli adempimenti;
  • gli elementi atti a comprovare capacità e abilità gestionali;
  • le somme incassate a titolo di reddito;
  • le somme riscosse;
  • i crediti recuperati;
  • le voci attive e passive del patrimonio ereditario;

le attività svolte esulanti la mera amministrazione (redazione e presentazione della dichiarazione di successione, presentazione dichiarazione dei redditi, indagini di reperimento del patrimonio, indagini reperimento eredi, l’attività di “agente immobiliare”, l’attività di delegato alla vendita, ecc.).

Bisogna tuttavia dare atto che, nonostante la giurisprudenza in materia, ad alcuni Tribunali è stata imposta per la quantificazione del compenso del curatore l’applicazione dell’art. 50, co. 2, del Decreto del Ministero della Giustizia n. 169 del 2 settembre 2010 (recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che svolgano anche l’incarico di curatore), sebbene abrogato.

In forza di tale disposto normativo il compenso del curatore dovrebbe essere liquidato in una misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria, con un onorario minimo € 1.549,37.

Tale disposizione, tuttavia, oltre a non trovare giustificazione logica, ancor prima che giuridica, ed essere specifica per gli iscritti all’albo dei commercialisti, non tiene conto di quella necessaria valutazione soggettiva che deve essere fatta dal giudice delle attività svolte dal curatore e, oltretutto, prevede l’applicazione di una percentuale sulla sola massa attiva ereditaria.  

Dunque, la pedissequa applicazione dell’art. 50, co. 2, del DM 169/2010, se ancora si ritenesse applicabile nonostante la sua abrogazione, porterebbe a frustrare il ruolo del curatore e, in presenza di sole passività, porterebbe ad applicare un compenso inadeguato che non tiene conto di tutta l’attività svolta dal curatore.

Se proprio si volesse legare la quantificazione del compenso del curatore ad un atto legislativo si potrebbe ipotizzare l’applicazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) e, per quanto riguarda le prestazioni strettamente legali il D.M. 55 del 2014.

Il capo IV del D.M. 55 del 2014, titolato “disposizioni inerenti l’attività stragiudiziale”, potrebbe infatti trovare ampia applicazione nell’ambito della curatela di eredità giacente. In particolare, l’art. 26 (“Prestazioni con compenso a percentuale”) dispone infatti che, “per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso”.

L’applicazione di tale disposto normativo, sebbene non sia specifico per l’attività di curatore dell’eredità giacente e non preveda un onorario minimo, parametra quantomeno la liquidazione del compenso prevalentemente sulla base del valore dei beni amministrati – non sul totale della sola massa attiva – e tiene conto della durata complessiva dell’incarico, della complessità delle attività svolte e dell’impegno del professionista nell’esecuzione dell’incarico ricevuto.

Tuttavia la prestazione del curatore è estremamente peculiare e non può essere vincolata a parametri che non considerano le singole attività legate alla curatela di eredità giacente.

La miglior soluzione per la quantificazione del compenso, in assenza di una specifica norma di riferimento valevole per i curatori in generale, resta dunque quella già accolta dalla giurisprudenza della Suprema Corte: lasciare al giudice delegato i più ampi poteri di valutazione dell’attività del curatore facendo eventualmente libero riferimento alle tabelle dei compensi professionali previsti per le singole attività svolte dal curatore.

Avv. Alessandro d’Arminio Monforte

PER APPROFONDIRE L’ATTIVITA’ DEL CURATORE:

L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI EREDITARI: CHIAMATO ALL’EREDITA’, CURATORE DI EREDITA’ GIACENTE ED ESECUTORE TESTAMENTARIO” EDITO DA PACINI

https://www.pacinieditore.it/prodotto/amministrazione-beni-ereditari/

1.Ex plurimis: Cass. 24 ottobre 1995, n. 11046, Giust. civ., 1996, I, 388; Cass. 28 novembre 1991, n. 12767, Foro amm., 1992, 567.

2. Di Marzio, L’eredità Giacente, cit., p.596; Cass. sez. un., 21 novembre 1997, 11619, Gist. civ., 1998, I, 36.

3. Cass. 12 luglio 1991, n. 7731, Giust. civ., 1992, I, 1874.

4. Brama, Manuale del Curatore dell’Eredità Giacente, cit., p. 155.