Chat Gpt e l’European Data Protection Board

Il provvedimento del Garante Privacy italiano

Come è noto, il famoso servizio di open AI – chat Gpt – è stato oggetto di un provvedimento del Garante italiano del 30 marzo u.s. che ha sospeso la possibilità agli utenti italiani di interagire con lo stesso per un periodo limitato di tempo, in quanto ritenuto non conforme alla normativa GDPR.

Le contestazioni mosse al servizio statunitense si concentravano su due principali tematiche: la raccolta illecita di dati personali – stante l’assenza di alcuna informativa privacy nonché la mancanza di idea base giuridica del trattamento– e la mancata verifica dell’età dei soggetti che accedevano al servizio che, quindi, poteva essere utilizzato anche da minorenni.

Senza soffermarsi sulla vicenda italiana, si vuole sottolineare come il provvedimento del Garante del nostro paese abbia – di fatto – provocato effetti anche a livello internazionale. La predetta pronuncia ha stimolato ulteriori riflessioni sollevando un problema rilevante, ovvero quello dell’utilizzo dei dati – anche personali – da parte delle intelligenze artificiali.

La task force istituita dall’European Data Protection Board

Per questa ragione, l’EDPB (European Data Protection Board) su impulso dei principali garanti europei, ha ritenuto di istituire una task force con lo scopo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni sulle possibili azioni di enforcement portate avanti dalle varie autorità di controllo su Chat Gpt.

Questo provvedimento è estremamente rilevante perché dimostra la correttezza della presa di posizione del Garante italiano nei confronti del servizio di Open AI e ribadisce come, nonostante possa essere uno strumento estremamente utile, non si debbano utilizzare i servizi di intelligenza artificiale, di qualsiasi genere essi siano, con leggerezza.

È necessario ricordare che una volta che un’informazione/un dato viene caricato sul web risulta molto difficile contenerne la diffusione e quindi limitarne il trattamento ovvero richiederne la rimozione esercitando il c.d. diritto all’oblio. Ciò vale sia per i dati comuni sia per i dati personali c.d. particolari che richiedono – per la loro qualità  e considerata la normativa vigente – l’adozione di precise precauzioni.

Qualora foste interessati ad approfondire l’argomento o vogliate richiedere una valutazione preventiva per l’esercizio del diritto all’oblio non esitate a contattarci all’indirizzo info@networklex.it