Vademecum per il curatore dell’eredità giacente

Si riportano qui di seguito le linee guida elaborate dall’Avv. Alessandro d’Arminio Monforte e ANCEG per il curatore di eredità giacente e si rimanda al “Manuale pratico per il curatore di eredità giacente” edito da Pacini.

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE

Accettato l’incarico il Curatore dovrà, senza ritardo, provvedere alle seguenti attività:

  • pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’estratto del decreto di nomina;
  • aprire un indirizzo PEC intestato alla curatela presso un fornitore scelto dal Curatore
  • inviare a mezzo PEC o e-mail comunicazione di apertura della curatela e, se del caso, contestuale richiesta di informazioni in relazione ai rapporti di credito o debito del de cuius ai seguenti soggetti:
  1. parte ricorrente o legale della parte ricorrente;
  2. agenzia del demanio
  3. agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione
  4. Comune di ultima residenza
  5. Comune ove è ubicato l’/gli immobile/i
  6. Poste Italiane, Banco Posta e Poste Vita
  7. Ufficio postale competente per la posta in giacenza
  8. INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale
  9. Camera di commercio
  10. PRA – Pubblico Registro Automobilistico
  11. Se noti: creditori, debitori, chiamati all’eredità, chiamati all’eredità rinunzianti, istituti bancari e assicurativi, amministrazioni di condominio, altri soggetti interessati (datori di lavoro, amministratori di condominio, comproprietari di beni, usufruttuari).

ATTIVITA’ PRELIMINARI E DI RICORSTRUZIONE DEL PATRIMONIO EREDITARIO

Effettuate le comunicazioni il Curatore dovrà provvedere a:

  1. richiedere presso l’Agenzia delle Entrate il codice fiscale della curatela.
  2. richiedere via PEC o email informazioni alla parte ricorrente;
  3. richiedere informazioni ad eventuali chiamati all’eredità, chiamati all’eredità rinuncianti e/o all’esecutore testamentario (se possibile redigere un verbale dell’incontro)
  4. effettuare, anche on line, accertamenti presso i Pubblici Registri

Le ricerche presso i Pubblici Registri dovranno essere effettuate in chiave storica (non solo attuale), anche al fine di accertare l’effettiva mancanza di accettazione da parte dei chiamati all’eredità.

  • Entrare nel possesso dei beni ereditari, richiedendo se del caso la loro custodia presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
  • Prendere possesso della corrispondenza intestata al de cuius, anche attraverso attivazione del servizio “Seguimi” di PosteItaliane;
  • Verificare lo stato di fatto del bene mobile registrato e/o dell’immobile e se del caso richiedere l’apposizione dei sigilli. In presenza di beni immobili, il Curatore, qualora sia in possesso delle chiavi, è/non autorizzato, salvo evidenti ragioni di opportunità, ad accedere all’immobile al fine di verificare lo stato di fatto del medesimo e la presenza di beni da inventariare. Potrà, tuttavia, assumere informazioni dai residenti in prossimità dell’immobile.
  • Depositare istanza alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente la richiesta di accesso all’Anagrafe Tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari (ex art. 492 bis cpc) alla presentazione della quale è da intendersi già autorizzato in forza del provvedimento di nomina.
  • Inviare richiesta di certificazione dei rapporti intestati al de cuius agli istituti bancari reperiti con contestuale richiesta degli estratti conto da 3 mesi precedenti alla data del decesso e sino alla domanda. Se dagli estratti conto emergessero addebiti relativi a rapporti contrattuali riconducibili al de cuius il curatore dovrà provvedere a dare notizia del decesso e dell’apertura dell’eredità giacente a tali soggetti.
  • Richiedere, se non allegato all’istanza, certificato anagrafico storico dello stato di famiglia dalla nascita al relativo Comune
  • Ritenutane l’opportunità, richiedere al Giudice autorizzazione ad avvalersi agenzia di ricerca eredi.

Al Curatore è riconosciuta, inoltre, la facoltà di chiedere al Giudice l’attribuzione di un fondo spese, a carico della parte ricorrente, che verrà accreditato sul conto corrente intestato alla curatela, aperto previa sua autorizzazione.

Spese per le attività preliminari e di ricostruzione del patrimonio ereditario

Salvo attribuzione del fondo spese, le spese per le attività di comunicazione e accertamento dovranno essere anticipate dal curatore il quale dovrà, al fine di ottenere il rimborso, presentare idonea documentazione a comprova dell’esborso. Fanno eccezione i rimborsi chilometrici, le spese vive di trasferta e quelle non documentabili.

INVENTARIO “ESTESO” e “SEMPLIFICATO”

Ricostruito il patrimonio ereditario il Curatore dovrà richiedere la nomina di un Cancelliere per la redazione dell’inventario. A discrezione del Giudice potranno essere nominati sia i Cancellieri del Tribunale nel cui circondario si è aperta la successione sia i Notai distrettuali competenti, a seconda delle esigenze dell’Ufficio. In ogni caso, il Cancelliere nominato potrà provvedere all’erezione dell’inventario anche qualora i beni da inventariare si trovino fuori dalla circoscrizione del Tribunale di Milano.

Inventario “ESTESO”

Se, dagli accertamenti effettuati, risultasse un patrimonio ereditario NON costituito solo da conti correnti e/o immobili e/o beni di evidente scarso valore economico, il Curatore dovrà richiedere la nomina di un Cancelliere affinché proceda all’erezione dell’inventario “ESTESO” (ordinario).

In tal caso il curatore dovrà concordare con il Cancelliere il giorno, la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni consegnando allo stesso tutta la documentazione in suo possesso, compresa quella relativa alle passività, in relazione al patrimonio ereditario.

È sempre necessaria la modalità di inventario “ESTESA” in presenza di: chiamati all’eredità minori di età, interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno; cassette di sicurezza; beni cointestati; beni preziosi o di evidente valore economico; beni immobili di pregio; beni immobili accessibili solo forzosamente.

Inventario “SEMPLIFICATO”

Se, dagli accertamenti effettuati, risultasse un patrimonio ereditario costituito esclusivamente da conti correnti e/o immobili e/o beni di evidente scarso valore economico, il Curatore potrà richiedere la nomina di un Cancelliere affinché proceda all’erezione dell’inventario “SEMPLIFICATO”.

In tal caso, nominato il Cancelliere, il Curatore dovrà recarsi, previo appuntamento, da questi munito della documentazione opportuna (certificazioni bancarie, visure catastali, ispezioni ipotecarie, fotografie degli immobili, ecc.) al fine di rendere la dichiarazione d’inventario e redatto il relativo verbale.

Spese per l’inventario

Salvo attribuzione del fondo spese, le spese per la registrazione dell’inventario dovranno essere anticipate dal Curatore, unitamente a tutte quelle necessarie per le relative operazioni, compreso il compenso del Cancelliere, previa liquidazione da parte del Giudice.

Qualora l’immobile non fosse accessibile, il Curatore dovrà richiedere l’autorizzazione al Giudice ad accedere forzosamente, con l’ausilio di un fabbro di sua fiducia, all’immobile e alla sostituzione della serratura. La richiesta dovrà essere avanzata contestualmente alla richiesta di nomina del Cancelliere per l’inventario “ESTESO”. Con l’istanza dovrà essere allegato preventivo di spesa.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi il Curatore, ritenutane l’opportunità, potrà richiedere al Giudice di essere autorizzato ad avvalersi della forza pubblica.

AMMINISTRAZIONE ORDINARIA

(= attività di custodia e amministrazione del patrimonio ereditario)

Il Curatore dovrà:

  • presentare la dichiarazione di successione. Qualora ritenesse necessario avvalersi di un professionista o di un intermediario autorizzato, dovrà presentare al Giudice apposita istanza, unitamente ad idoneo preventivo, al fine di essere autorizzato in tal senso.
  • presentare le dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui non fosse possibile procedervi, il curatore potrà richiedere di essere esonerato. Qualora voglia avvalersi di un professionista o di un intermediario autorizzato, dovrà seguire la stessa procedura prevista per la dichiarazione di successione.
  • in presenza di conti correnti capienti, il Curatore dovrà provvedere a richiedere al Giudice l’apertura di un conto corrente intestato alla Curatela di Eredità Giacente presso un istituto bancario a sua scelta ove trasferire il saldo, previo deposito della dichiarazione di successione.

Il Curatore potrà effettuare pagamenti dal conto corrente della Curatela solo se previamente autorizzato dal Giudice e, in ogni caso, mai in contanti.

  • In presenza di beni immobili che richiedano la corresponsione di spese ordinarie e straordinarie di gestione, il Curatore potrà farsi autorizzare al pagamento delle suddette spese con un’unica istanza, valevole sino al mutamento dello stato di diritto dell’immobile. Il curatore è autorizzato sin dal giuramento alla partecipazione alle assemblee condominiali e all’esercizio di tutti i diritti spettanti al condomino.
  • Il Curatore è autorizzato ad assumere tutte le iniziative di carattere NON giudiziale per tutelare il patrimonio ereditario.
  • Il Curatore deve rendere il conto della propria gestione SOLO al Giudice. Il rilascio di eventuali informazioni e/o documenti richieste da terzi interessati allo svolgimento dell’attività del Curatore, salvo ragioni di opportunità, devono essere presentate direttamente dagli stessi in Cancelleria.
  • Per gli atti di ordinaria amministrazione che NON richiedano esborsi NON è necessaria la presentazione al Giudice di alcuna istanza, salvo evidenti ragioni di opportunità.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

(= atti che, direttamente o indirettamente, vanno ad incidere sul patrimonio ereditario o che possono arrecare pregiudizio al medesimo)

Vendita dei beni mobili e mobili registrati

  • In presenza di beni mobili di qualsivoglia natura e specie, compresi i beni mobili registrati, il Curatore, prima di procedere con la vendita nei 30 giorni (termine NON perentorio) successivi al deposito dell’inventario, dovrà depositare un’istanza di autorizzazione contenente:
  • copia dell’inventario, con eventuale stima del perito nominato in tal sede;
  • indicazione dei beni che intende vendere e prezzo che intende proporre, compresi eventuali ribassi;
  • modalità di vendita che il Curatore intende adottare;
  • specifica delle spese che il Curatore ritiene necessarie per la vendita (allegare preventivi);
  • eventuali professionisti da coinvolgere (allegare preventivi).

La vendita dovrà avvenire a trattativa privata, salvo diversamente specificato.

Il Curatore potrà avvalersi anche dell’Istituto vendite giudiziarie.

Qualora, per ragioni di urgenza e di opportunità, il Curatore ritenesse di proporre la vendita prima del deposito dell’inventario o dopo questo, non proporla (ad esempio, in caso di titoli fruttiferi) dovrà produrre al Giudice tutta la documentazione atta a giustificare tali ragioni ed eventuali ribassi di prezzo.

Vendita di beni immobili

  • In presenza di beni immobili, prima di procedere alla vendita, il curatore dovrà richiedere al Giudice autorizzazione a:
  1. presentare al Collegio apposita istanza di vendita
  2. nominare un perito estimatore e sostenere le relative spese 
  3. sostenere le spese per le operazioni di vendita
  4. essere nominato delegato alla vendita
  5. sottoscrivere l’atto di rogito
  6. sostenere le spese per la presentazione dell’istanza di vendita al Collegio

L’istanza dovrà essere corredata dei preventivi di spesa unitamente ad eventuali dichiarazioni di interesse.

Nel caso di beni ipotecati, il Curatore prima di proporre istanza al Giudice dovrà previamente ottenere dichiarazione scritta di impegno del creditore ipotecario alla cancellazione della relativa ipoteca eventualmente gravante sull’immobile o nel caso chiedere di essere autorizzato all’avvio del procedimento di cui………..

Per quanto riguarda la cancellazione di ipoteche esattoriali, il Curatore dovrà contattare direttamente l’Agenzia delle Entrate.

Ottenuta l’autorizzazione dal Giudice, il Curatore potrà presentare istanza di vendita al Collegio unitamente, tra gli altri, all’avviso di vendita e al regolamento di vendita che intende proporre.

Salvo diverse disposizioni del Collegio la vendita dovrà avvenire a trattativa privata al prezzo base d’asta e con rilanci minimi fissati dal Collegio.

In generale, tutte le spese per vendita dei beni mobili o immobili dovranno essere anticipate dal Curatore, unitamente a tutte quelle necessarie per le relative operazioni, o addebitate sul conto della curatela qualora vi sia capienza.

Altri atti di amministrazione straordinaria

Tutte gli altri atti di straordinaria amministrazione, quali:

  • pagamento di debiti ereditari
  • locazione di beni (anche inferiori a 9 anni)
  • gestione di aziende
  • vendite di quote sociali
  • tutte le attività che posso comportare un pregiudizio economico alla curatela

dovranno essere autorizzate espressamente dal Giudice.

Il pagamento dei debiti ereditari potrà avvenire tramite liquidazione individuale ovvero liquidazione concorsuale a scelta del curatore o secondo quanto stabilito dalla legge.

Attività giudiziale

Nel caso in cui il Curatore sia destinatario di notifiche di atti giudiziari dovrà sottoporre al Giudice le ragioni di fatto e di diritto atte giustificazione l’eventuale costituzione in giudizio e farsi autorizzare a procedere in tal senso, chiedendo nel contempo nominare, se opportuno, un legale della medesima.

Nel caso di notifiche di atti di pignoramento immobiliare il Curatore potrà depositare, anche senza autorizzazione, dichiarazione di domicilio presso la Cancelleria delle esecuzioni.

Qualora il Curatore ritenesse di dover avviare azioni giudiziarie a tutela dell’eredità giacente, dovrà sottoporre al Giudice le ragioni di fatto e di diritto a giustificazione della pretesa (corredate delle eventuali documentazioni) e farsi autorizzare a procedere in tal senso, richiedendo nel contempo di nominare, se possibile ed opportuno, un legale della medesima.

PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI e DELLE ISTANZE

In mancanza di attività rilevanti da portare all’attenzione del Giudice, il Curatore è tenuto a presentare una relazione periodica, munita di rendiconto economico, ogni 6 mesi dall’accettazione dell’incarico, su modello messo a disposizione dalla Cancelleria.

Il Curatore dovrà in ogni caso informare il Giudice quando sia destinatario di atti giudiziari interessanti la Curatela e, nei casi di procedimenti giudiziari, all’esito delle fasi processuali.

Le istanze, di qualunque natura esse siano, dovranno essere presentate separatamente.

CESSAZIONE DELL’EREDITA’ GIACENTE

Il Curatore potrà presentare relazione per ottenere la cessazione dell’eredità giacente allegando alla stessa il rendiconto delle attività svolte ed economico della propria gestione.

Contestualmente, con istanza separata, il Curatore dovrà presentare la proposta di liquidazione quantificazione del proprio compenso, oltre che delle spese anticipate e documentate, tenuto conto altresì delle attività e delle spese che dovrà sostenere per la chiusura.

Successivamente alla liquidazione del compenso e delle spese il Curatore potrà, alternativamente, prelevare la somma liquidata dal conto corrente della curatela, se autorizzato, o richiedere il pagamento all’obbligato indicato dal Giudice. Ricevuto il pagamento il Curatore dovrà emettere la fattura fiscale e depositarla nel fascicolo d’ufficio.

Il Curatore dovrà inviare il rendiconto approvato dal Giudice agli eredi e ottenere dagli stessi copia della dichiarazione di successione.

Ottenuta la dichiarazione di successione questa dovrà essere depositata unitamente all’istanza di autorizzazione alla devoluzione dei beni ereditari agli eredi e di chiusura dell’eredità giacente.

Il decreto di chiusura andrà comunicato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli precedentemente informati dell’apertura, unitamente ai dati identificativi dell’accettante.

In presenza di eredi, previa autorizzazione del Giudice, il conto corrente della curatela dovrà essere chiuso e il saldo trasferito su di un conto corrente aperto dal curatore e intestato agli eredi.

Ultimate le procedure di chiusura, il Curatore depositerà una nota conclusiva.

QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

La liquidazione del compenso, compresi gli acconti, e delle spese anticipate potrà essere richiesta, con istanza separata:

  • dopo il compimento il deposito dell’inventario
  • contestualmente all’istanza di chiusura

Il compenso sarà quantificato, salvo eccezioni, tenuto conto del DM 55/2014.

Il provvedimento di liquidazione del compenso andrà notificato all’obbligato al pagamento e, dunque, all’erede o all’istante.

Il decreto di liquidazione costituisce titolo esecutivo.

RAPPORTI CON IL GIUDICE, LA CANCELLERIA e GLI UFFICI PUBBLICI

Nel caso il Curatore venga invitato a conferire, l’avvenuto conferimento dovrà essere registrato dal Cancelliere anche nei casi in cui non siano stati emessi provvedimenti.

Il Curatore, quale pubblico ufficiale ausiliario del Giudice, per l’esercizio delle sue funzioni è autorizzato anche ad attestare la conformità dei singoli provvedimenti emessi depositati nel fascicolo d’ufficio.

Il Curatore nell’esercizio delle sue funzioni è autorizzato a richiedere presso l’Agenzia delle Entrate l’accreditamento per la presentazione in autonomia della dichiarazione di successione e per le ulteriori formalità.

Il Curatore è autorizzato ex art. 2 terdecies del D. Lgs. 196 del 2003 (Codice Privacy), come modificato dal D. Lgs. 101 del 2018, ad esercitare i diritti dell’interessato defunto di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016.