Serve l’autorizzazione per depositare file audio o video in cancelleria?

NO!! Per quanto riguarda i documenti informatici di grandi dimensioni o con formati non accettati dal sistema del PCT (Processo Civile Telematico), quando non sia possibile o ritenuto utile effettuare una copia forense e qualora li si intenda produrre attraverso un dispositivo fisico di memorizzazione (un CD-ROM, una memoria flash, un hard disk esterno), ci si dovrà premurare di adottare determinati accorgimenti onde garantire la genuinità della prova, e cioè:

  • motivare le ragioni per le quali non si è effettuato il deposito telematico;
  • firmare con firma elettronica “forte” (ovvero avanzata, qualificata o digitale) i singoli documenti o l’insieme dei documenti compressi in un’unica cartella;
  • utilizzare un supporto di memorizzazione che garantisca la conformità dei documenti all’originale e, dunque, la loro integrità;
  • depositare l’indice dei documenti contenuti nei supporti di memorizzazione;
  • sottoscrivere elettronicamente con firma qualificata o digitale l’indice;
  • specificare in atti il deposito del supporto di memorizzazione e i suoi dettagli di riferimento;
  • predisporre un atto di deposito, da farsi vidimare dal cancelliere, contenente, tra gli altri, i riferimenti del supporto di memorizzazione, le modalità di consegna, l’elenco dei documenti contenuti, nome del cancelliere (ai fini della catena di custodia).

Se è vero che il deposito in cancelleria su supporto di memorizzazione deve considerarsi un’eccezione è altrettanto vero che non richiede la previa autorizzazione del giudice, tenuto conto che

  • il magistrato potrebbe non provvedere prima dello spirare dei termini di decadenza previsti dalla legge
  • il diritto alla prova non può essere sacrificato a causa della normativa tecnica

Se vuoi sapere di più sulla prova digitale nel processo civile puoi acquistare “Le prove digitali nel processo civile. Profili giuridici e informatico forensi“.