Banca dati nazionale dei contratti pubblici: le novità

Uno dei pilastri del nuovo Codice dei contratti pubblici è la digitalizzazione degli appalti pubblici, prevista anche tra gli obiettivi più rilevanti del PNRR, da attuarsi tramite la definizione di un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)”. 

Le pubbliche amministrazioni potranno e dovranno acquisire dal mercato e alle migliori condizioni, le risorse (forniture, servizi, lavori, conoscenza) utili al funzionamento, mantenimento e sviluppo delle proprie attività istituzionali attraverso l’interconnessione con banche dati e sistemi telematici, semplificando l’intero processo, velocizzandolo e rendendolo meno costo e qualitativamente più efficace.

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui è titolare in via esclusiva l’ANAC nell’ambito dei propri compiti di vigilanza sui contratti pubblici, diviene, quindi, lo strumento abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, di cui sviluppa e gestisce i servizi. 

Cosa cambia dall’1 gennaio 2024

La principale novità in vigore dall’1 gennaio 2024 riguarda la gestione delle gare pubbliche, per le quali diventa obbligatorio l’utilizzo di piattaforme digitali “certificate”. Tutte le amministrazioni, non dotate di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale, dovranno utilizzare piattaforme “certificate” messe a disposizione da altri soggetti, non solo per la fase di affidamento, ma anche per tutte le altre fasi del ciclo di vita dei contratti ed in particolare per la loro esecuzione.

Dal 1 gennaio 2024 tali piattaforme devono essere utilizzate anche per:

·       redigere o acquisire gli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; 

·       trasmettere i dati e documenti alla Banca Dati ANAC; 

·       accedere alla documentazione di gara; 

·       presentare il Documento di gara unico europeo; 

·       presentare delle offerte; 

·       aprire, gestire e conservare il fascicolo di gara; 

·       il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie. 

Con l’entrata in vigore delle nuove norme all’inizio del 2024 diventa pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell’operatore economico. Esso contenente tutte le informazioni riguardanti un operatore economico necessarie per accertare il possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera). 

I dati e i documenti contenuti nel fascicolo verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc,). Attraverso l’interoperabilità, potranno essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.

Infine, un’altra importante novità riguarda una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, quella della pubblicazione. 

La pubblicità degli atti

A garantire la pubblicità degli atti di gara sarà ANAC mediante la trasmissione delle informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 

La documentazione di gara sarà resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti. Essa rimarrà costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Tale Banca Dati renderà disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Le sezioni della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici

La Banca Dati é composta dalle seguenti sezioni:

• Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA): è l’anagrafe istituita dall’articolo 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

• Piattaforma contratti pubblici (PCP): i servizi web e di interoperabilità attraverso cui le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la Banca Dati ANAC per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici.

• Piattaforma per la pubblicità legale degli atti: garantisce la pubblicità legale degli atti ex articoli 84 e 85 del codice con le modalità stabilite nel provvedimento di cui all’articolo 27 del codice, anche mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE. E’ disciplinata dalla delibera n. 263 del 20 giugno 2023 e sarà in produzione dal 1 gennaio 2024.

• Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE): Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara e affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, in termini di efficacia, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’operatore partecipa.

• Casellario Informatico: opera presso la Banca Dati, riguardante i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui sono annotate le notizie, informazioni e i dati relativi agli operatori economici. Essi sono individuati dall’ANAC con il Regolamento sul Casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del D. Lgs. 36/2023.

• Anagrafe degli Operatori Economici: censisce gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei contratti pubblici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.

Le predette piattaforme interoperano con i servizi erogati dalla Banca Dati secondo le regole tecniche stabilite da AgID. Queste sono contenute nel provvedimento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale” adottate dal nuovo Codice dei Contratti.