- Alessandro d'Arminio M.
Serve l'autorizzazione per depositare file audio o video in cancelleria?

NO!! Per quanto riguarda i documenti informatici di grandi dimensioni o con formati non accettati dal sistema del PCT (Processo Civile Telematico), quando non sia possibile o ritenuto utile effettuare una copia forense e qualora li si intenda produrre attraverso un dispositivo fisico di memorizzazione (un CD-ROM, una memoria flash, un hard disk esterno), ci si dovrà premurare di adottare determinati accorgimenti onde garantire la genuinità della prova, e cioè:
motivare le ragioni per le quali non si è effettuato il deposito telematico;
firmare con firma elettronica “forte” (ovvero avanzata, qualificata o digitale) i singoli documenti o l’insieme dei documenti compressi in un’unica cartella;
utilizzare un supporto di memorizzazione che garantisca la conformità dei documenti all’originale e, dunque, la loro integrità;
depositare l’indice dei documenti contenuti nei supporti di memorizzazione;
sottoscrivere elettronicamente con firma qualificata o digitale l’indice;
specificare in atti il deposito del supporto di memorizzazione e i suoi dettagli di riferimento;
predisporre un atto di deposito, da farsi vidimare dal cancelliere, contenente, tra gli altri, i riferimenti del supporto di memorizzazione, le modalità di consegna, l’elenco dei documenti contenuti, nome del cancelliere (ai fini della catena di custodia).
Se è vero che il deposito in cancelleria su supporto di memorizzazione deve considerarsi un’eccezione è altrettanto vero che non richiede la previa autorizzazione del giudice, tenuto conto che
il magistrato potrebbe non provvedere prima dello spirare dei termini di decadenza previsti dalla legge
il diritto alla prova non può essere sacrificato a causa della normativa tecnica
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